(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 27 giugno 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale e ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 marzo 2009, n. 4 (Istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati), di seguito denominata legge, detta disposizioni attuative e integrative della legge stessa. 2. Il presente regolamento provvede, in particolare, a definire: a) i requisiti minimi di uniformita' per la regolamentazione dello svolgimento delle attivita' degli enti locali e della Regione, con particolare riferimento: 1) alle modalita' di accesso ai benefici da parte dei destinatari della legge; 2) all'istruttoria, alla selezione, al monitoraggio e controllo delle domande; b) le misure delle prestazioni dirette previste dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge; c) le modalita' di gestione del fondo regionale per il reddito minimo garantito, di seguito denominato fondo regionale, di cui all'art. 9, della legge; d) i criteri di riparto delle risorse da destinare alle province ai fini dell'erogazione delle prestazioni dirette; e) le disposizioni di raccordo con le altre misure delle politiche regionali del lavoro; f) modalita' per lo svolgimento dell'attivita' regionale di controllo e monitoraggio in ordine all'attuazione della legge.