(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 
                         del 27 giugno 2009) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
                             Ha adottato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
                                Emana 
 
    il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
     1. Il presente regolamento,  adottato  ai  sensi  dell'art.  47,
comma 2, lettera b), dello Statuto regionale e ai sensi  dell'art.  7
della legge regionale 20 marzo 2009, n. 4  (Istituzione  del  reddito
minimo garantito. Sostegno al  reddito  in  favore  dei  disoccupati,
inoccupati o precariamente occupati), di  seguito  denominata  legge,
detta disposizioni attuative e integrative della legge stessa. 
    2. Il presente regolamento provvede, in particolare, a definire: 
      a) i requisiti minimi di uniformita'  per  la  regolamentazione
dello svolgimento delle attivita' degli enti locali e della  Regione,
con particolare riferimento: 
        1) alle  modalita'  di  accesso  ai  benefici  da  parte  dei
destinatari della legge; 
        2)  all'istruttoria,  alla  selezione,  al   monitoraggio   e
controllo delle domande; 
      b) le misure delle prestazioni dirette  previste  dall'art.  3,
comma 1, lettera b), della legge; 
      c) le modalita' di gestione del fondo regionale per il  reddito
minimo garantito, di  seguito  denominato  fondo  regionale,  di  cui
all'art. 9, della legge; 
      d) i  criteri  di  riparto  delle  risorse  da  destinare  alle
province ai fini dell'erogazione delle prestazioni dirette; 
      e) le disposizioni  di  raccordo  con  le  altre  misure  delle
politiche regionali del lavoro; 
      f)  modalita' per lo svolgimento  dell'attivita'  regionale  di
controllo e monitoraggio in ordine all'attuazione della legge.